Legge per provocare artificialmente la pioggia
In data odierna, 1 marzo 2013 Il presente documento ha valore ufficiale.
Capitolo P-43
1. Nella presente legge, le seguenti parole significano:
a) «pioggia»: qualsiasi precipitazione di acqua proveniente dall’atmosfera nella forma di precipitazioni solide o liquide;
b) «ministro»: il ministro per lo Sviluppo sostenibile, l’Ambiente e il Verde pubblico
1970, c. 28, a. 1; 1979, c. 49, a. 22; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
2. Nessuno
può provocare artificialmente la pioggia su un territorio dato se non
sia stato preventivamente dichiarato abilitato a farlo dal governo che
agisce su raccomandazione del ministro.
1970, c. 28, a. 2.
3. Ai
sensi della presente legge si intende che qualcuno provoca
artificialmente la pioggia se ne provoca, o tenta di provocarne, la
precipitazione artificiale.
1970, c. 28, a. 3.
4. Chiunque
desideri essere abilitato a provocare artificialmente la pioggia deve
farne domanda al ministro nelle forme prescritte dalle norme e
giustificare la detenzione delle qualità e delle condizioni richieste
dai regolamenti.
1970, c. 28, a. 4.
5. Se il
governo dichiara qualcuno abilitato a provocare artificialmente la
pioggia, il ministro gli rilascia un certificato a tal fine.
1970, c. 28, a. 5.
6. Il ministro notifica direttamente sulla Gazzetta ufficiale del Quebec il rilascio del certificato.
1970, c. 28, a. 6.
7. Chiunque
detenga un certificato di cui sopra all’articolo 5 non può
intraprendere atti destinati a provocare artificialmente la pioggia
senza esserne specificatamente autorizzato dal ministro.
1970, c. 28, a. 7.
8. Non
può inoltrare domanda di autorizzazione al ministro il richiedente che
non abbia pubblicato almeno due volte nella stessa settimana, in date
diverse, su un quotidiano di lingua francese e uno di lingua inglese
diffuso sul territorio in cui deve avvenire l’operazione, un avviso che
dichiari:
a) il fatto che sarà inoltrata domanda di autorizzazione al ministro alla fine della settimana in cui è stato pubblicato l’avviso;
b) il periodo durante il quale avverrà l’operazione;
c) il territorio in cui avverrà;
d) il metodo che sarà impiegato per l’operazione
Se è fatto assodato per il ministro che non circola
alcun quotidiano sul territorio in cui è prevista l’operazione, egli può
prescrivere un’altra modalità di comunicazione.
1970, c. 28, a. 8.
9. L’operazione non può iniziare prima che la persona autorizzata non abbia pubblicato l’autorizzazione del ministro sulla Gazzetta ufficiale del Quebec
1970, c. 28, a. 9.
10. Il governo può, se lo ritiene urgente, esonerare di pubblicare quanto previsto agli articoli 8 e 9.
1970, c. 28, a. 10.
a) determinare le qualità richieste di chiunque
desideri essere dichiarato abilitato a provocare artificialmente la
pioggia, le condizioni da rispettare, le relazioni da presentare e i
bolli da pagare;
b) determinare la forma della domanda del
certificato di cui all’art. 5, la forma, il merito e la durata di detto
certificato e le condizioni del suo rinnovo;
c) su riserva dell’articolo 13, indicare i casi in cui un certificato possa essere abrogato.
1970, c. 28, a. 11.
12. I regolamenti entrano in vigore alla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Quebec o a qualsiasi altra data indicata su detta pubblicazione.
1970, c. 28, a. 12.
13. Chiunque
abbia infranto una delle disposizioni della presente legge o dei
regolamenti compie una infrazione ed è passibile di multa compresa tra i
200 $ e i 1 000 $ se si tratta di una persona fisica e di multa di
minimo 500 $ e di massimo 5 000 $ se si tratta di una persona giuridica.
La condanna comporta la revoca del certificato che non è più rinnovabile in questo caso.
1970, c. 28, a. 13; 1990, c. 4, a. 723; 1999, c. 40, a. 237.
14. Qualora
una persona giuridica compia un’infrazione alla presente legge o a un
regolamento, qualsiasi funzionario, amministratore, impiegato o agente
di detta persona giuridica che abbia prescritto o autorizzato
l’infrazione o che vi abbia dato l’assenso, il consenso o la sua
partecipazione, è considerato come parte all’infrazione ed è passibile
della stessa pena prevista per la persona giuridica, quand’anche
quest’ultima non sia perseguita o dichiarata colpevole.
1970, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 237.
1970, c. 28, a. 15; 1992, c. 61, a. 490.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, parte I, a. 33.
Ai sensi dell’articolo 17 della Legge di rifusione delle
leggi (capitolo R-3), il capitolo 28 delle leggi del 1970, entrate in
vigore il 31 dicembre 1977, eccetto l’articolo 16, è abrogato a partire
dall’entrata in vigore del capitolo P-43 delle Leggi riformulate.
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