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venerdì 3 agosto 2012

DA NON PERDERE EQUITALIA


    

VADEMECUM DEL CARTOLARIZZATO CONSAPEVOLE ED INDOMITO 

                                                 


VADEMECUM DEL CARTOLARIZZATO CONSAPEVOLE ED INDOMITO

Una recente sentenza del 26 giugno 2012 per l’ennesimo volta ha dimostrato la insostenibilità e la conseguente  nullità delle cartelle esattoriali e delle multe che Equitalia invia a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Commissione  Tributaria Provinciale di Milano n.75/26/11 per di più è giunta a stabilire che l’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede, infatti tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica da parte del concessionario della riscossione.

Con la citata sentenza si afferma che se il contribuente eccepisce la mancata notifica delle cartelle, l’onere di produrre gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria, ossia le cartelle esattoriali e le relative relate ricade sul concessionario che generalmente presenta in giudizio solamente le relate di notifica o le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per raccomandata postale.

La ricevuta della raccomandata prova solo la ricezione di “un atto” … non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.
Da qui la sentenza succitata che rinnova il costante orientamento …. con la seguente giurisprudenza, eccone alcuni esempi :
-          sentenza n.82/21/09  della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
-          sentenza n. 40/01/10  della Commissione Tributaria Provinciale di Parma;
-          sentenza n.559/10 del Giudice di Pace di Campi Salentina;
-          sentenza n.133/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso;
-          sentenza n.4486 del Giudice di Pace di Genova .

In particolare la sentenza n.133/2012 depositata lo scorso 11 giugno 2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso afferma la totale nullità della cartella di pagamento notificata a mezzo posta, ed anche il Giudice di Pace di Genova nella citata sentenza n.4486 del 26 giugno 2012 ha stabilito la nullità delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia via posta … questo in ossequio al dettato dell’art.26, comma 1, del D.P.R. 602/1973 che si impone al concessionario di avvalersi del messo comunale o ufficiale giudiziario.

Nullità della cartella esattoriale… significa che seppure la motivazione scatenante la cartella esattoriale era vera, valida e legittima, ad esempio una multa, …. però essendo viziato ed illegale il procedimento …. anche la multa diventa nulla ed inesigibile …… quindi ……

COSA FARE IN CASO DI NOTIFICA DI CARTELLA ESATTORIALE A MEZZO POSTA ORDINARIA O RACCOMANDATA

A) Se vi viene tentato di notificare una cartella da Equitalia, altro Gestore, da qualche Ente o Comune o altro  a mezzo posta raccomandata:
1) dovete rifiutarvi di ritirarla e chiedete di depositarla in giacenza presso l’ufficio postale di competenza (quello da cui viene il postino)….
2) Il postino vi chiederà il motivo del rifiuto… voi rispondete che intendete avvalervi dell’ Art. 23 del D.L: 242 del 01/10/2008 : < Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all’art.2, lettera E, l’invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall’addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio>
3)       A partire da un paio di giorni dopo il fatto e prima del trentesimo giorno… vi recherete nell’ufficio postale e confermerete la vostra volontà di rifiutare la decisione e di attestarla motivatamente , come stabilito dal articolo di legge sopra citato inserendo anche il riferimento all’Art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973, e al D.P.R. 241/90 … compilate l’attestazione, la fate timbrare e firmare dal direttore dell’ufficio postale e ve ne fate rilasciare una copia che farà testo e prova nelle successive fasi, se ce ne saranno.
4) Infatti il “normale” procedimento di notifica postale pure se prova la ricezione di “un atto” da parte del destinatario… questo non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso. Come sarebbe inconfutabile se la cartella esattoriale e l’atto contenuto fosse consegnata di persona dall’ufficiale giudiziario al destinatario, così si avrebbe certezza del fatto.
5) Occorre certezza del documento… e con questa procedura è impossibile. Da qui l’atto NULLO.

B)      Siamo a conoscenza che Equitalia addirittura (per risparmiare?) spedisce le cartelle esattoriali a mezzo posta ordinaria… il che, se possibile, è più turpe, disumano ed illegittimo… nel qual caso occorre procedere così :
1)   Rilevando nella posta ordinaria la ricezione di una cartella esattoriale occorre recarsi al più presto nell’ufficio postale competente (quello vicino a casa vostra) e richiedere un modulo di reclamo in doppia copia, compilarlo inserendo tutti i propri dati, i dati e codice della cartella esattoriale, aggiungendo il testo descritto sopra e seguendo le fasi descritte ai punti A 2/3/4/5- Poi una fotocopia della contestazione della modalità di ricezione della cartella va consegnata “di Persona” alla sede di Equitalia più vicina alla vostra abitazione, registrata in arrivo con numero di  protocollo e timbrata per ricezione. A quel punto aspettate “evolversi” degli eventi….