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domenica 19 agosto 2012

LETTERA CON EQUITALIA

    QUESTA FOTO LA DEDICO A EQUITALIA DA PARTE DI *marinaio* @diversamenteabi su twteer                    
                                                                                                                               


LETTERA DI TENTATIVO DI ACCOMODAMENTO STRAGIUDIZIALE CON EQUITALIA... CON PRAVVERTIMENTO DI ADIRE AL TRIBUNALE PENALE 


Roma, xx agosto 2012

Spett.le Equitalia S.p.a.
Lungotevere Flaminio 18
00196  Roma


Rif : xxxxyyyyyzzzzzzz

Oggetto : SOLLECITO DI PAGAMENTO INVIATO A MEZZO POSTA ORDINARIA.

All’attenzione dell’ufficio contenzioso


Una recente sentenza del 26 giugno 2012 per l’ennesimo volta ha dimostrato la insostenibilità e la conseguente  nullità delle cartelle esattoriali e delle multe che Equitalia invia a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Commissione  Tributaria Provinciale di Milano n.75/26/11 per di più è giunta a stabilire che l’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede, infatti tale prova, come ben sapete, si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica da parte del concessionario della riscossione.

La citata sentenza sottolinea che se il contribuente eccepisce la mancata notifica delle cartelle, l’onere di produrre gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria, ossia le cartelle esattoriali e le relative relate ricade sul concessionario

Infatti la ricevuta della raccomandata prova solo la ricezione di “un atto” … non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.
Da qui la sentenza succitata che rinnova il costante orientamento …. con la seguente giurisprudenza, ecco una minima parte fra innumerevoli esempi :
-          sentenza n.82/21/09  della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
-          sentenza n. 40/01/10  della Commissione Tributaria Provinciale di Parma;
-          sentenza n.559/10 del Giudice di Pace di Campi Salentina;
-          sentenza n.133/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso;
-          sentenza n.4486 del Giudice di Pace di Genova .

In particolare la sentenza n.133/2012 depositata lo scorso 11 giugno 2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso afferma la totale nullità della cartella di pagamento notificata a mezzo posta, ed anche il Giudice di Pace di Genova nella citata sentenza n.4486 del 26 giugno 2012 ha stabilito la nullità delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia via posta … questo in ossequio al dettato dell’art.26, comma 1, del D.P.R. 602/1973 che impone al concessionario di avvalersi del messo comunale o ufficiale giudiziario.

E avvalersi di altri collaboratori travisa l’essenza della citata norma… in quanto il destinatario non può compiutamente far valere i suoi diritti non avendo fisicamente copia degli atti e quindi dei fatti che gli si contestano ad esempio…. :

1) non basta che come all’art. 3 del D.L: 242 del 01/10/2008 : < Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all’art.2, lettera E, l’invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall’addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio> (ma questo non è funzione bastevole).
2) Infatti il “normale” procedimento di notifica postale pure se prova la ricezione di “un atto” da parte del destinatario… questo non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso. Come sarebbe inconfutabile se la cartella esattoriale e l’atto contenuto fosse consegnata di persona dall’ufficiale giudiziario al destinatario, così si avrebbe certezza del fatto.
3) Occorre certezza del documento… e con questa procedura è impossibile. Da qui l’atto NULLO.
In relazione al vostro inqualificabile comportamento rammento solo alcuni spunti che forse sarebbe opportuno che richiamaste alla memoria …..

Legge 241/90 sulla "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni:

PRINCIPI
Art. 3
3         Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell' amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest' ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l' atto cui essa si richiama.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7.
  1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l' avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall' articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l' amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità , notizia dell' inizio del procedimento.

Art. 8.
  1. 1. L' amministrazione provvede a dare notizia dell' avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)       l' amministrazione competente;
b)       l' oggetto del procedimento promosso;
c)       l' ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d)       l' ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  1. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l' amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma
  2. mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall' amministrazione medesima.
  3. L' ommissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22.
  1. Al fine di assicurare la trasparenza dell' attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 23.
  1. Il diritto di accesso di cui all' articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi.

Tutto questo, se ancora ce ne fosse bisogno, corroborato e suffragato anche del Codice di Procedura Civile dall’art.136 e successivi, in particolare come specificato e previsto dall’art. 149, comma 2. Tutte e norme disposizioni di legge che voi avete totalmente eluso, disatteso, violato….

Con quanto fin qui premesso, chiudo dichiarando la mia chiara e ferma intenzione di tentare una definizione bonaria della contesa richiedendo a voi la dichiarazione di nullità sulle pretese da voi vantate… qualora ciò non fosse da voi accolto, vi preannuncio la mia intenzione di adire le vie legali per la tutela dei miei giusti interessi e diritti.

Distinti Saluti............

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