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domenica 19 agosto 2012

FISCO GERMAINA SVIZZERA IN ASIA

                                                                                                                             
E QUESTA FOTO LA DEDICO A CHI TRASFERISCE I CAPITALI ALL'ESTERO
DA°marinaio @diversamenteabi su twitter  
                                                     
                                                                       



Fisco, guerra Germania-Svizzera: i capitali dei tedeschi “volano” in Asia    

germania svizzera Fisco, guerra Germania Svizzera: i capitali dei tedeschi “volano” in AsiaMentre il Governo italiano stringe i tempi per un accordo sui capitali illecitamente trasferiti dal Belpaese alla Svizzera, un altro accordo inizia visibilmente a scricchiolare. Quello tra Berna e Berlino, che entrera’ in vigore a partire dal prossimo anno. Un tempo sufficiente – e’ l’accusa tedesca – per consentire alle banche elvetiche di consigliare i propri clienti tedeschi oggi, e forse quelli italiani domani, a trasferire i propri fondi verso lidi piu’ tranquilli. In Asia, ad esempio. O magari nel Lichtentein tanto per cominciare. Il dubbio e’ anche un altro: in forza dell’accordo i contribuenti tedeschi ‘infedeli’ si troveranno a sanare, nell’anonimato, la loro situazione fiscale pagando decisamente meno (circa il 26%) di quanto pagano gli onesti. Per questo alcune regioni stanno continuando comunque a raccogliere dati sugli esportatori di valuta.
L’accusa alla Svizzera arriva oggi dal governatore della Nord Renania-Vestfalia, Hannelore Kraft. E viene rafforzata dal ministro delle Finanze della Sassonia, Jens Bullerjahn (”l’accordo e’ di fatto morto”). Le banche svizzere, accusa Kraft, stanno suggerendo ai clienti come trasferire contante dai forzieri elvetici a quelli asiatici, prima che l’accordo sulla tassazione dei conti ‘neri’ entri in vigore. Per questo motivo, assicura Kraft, la Regione del nord della Germania, continuera’ ad acquistare dati su persone sospettate di nascondere fondi in Svizzera. ”L’acquisto di questi dati – spiega – e’ legale. E’ stato autorizzato dalle piu’ alte autorita’ legali e quindi continueremo a farlo”. Quest’anno tra i due paesi e’ stato siglato un accordo che dovrebbe entrare in vigore dal gennaio 2013, sebbene manchi ancora la ratifica di entrambi i parlamenti. In base all’intesa, i cittadini tedeschi con asset parcheggiati in Svizzera pagherebbero una tassazione del 26,4% sui propri fondi. Kraft, una socialdemocratica all’opposizione, in un’intervista a Bild, ribadisce la sua contrarieta’: ”non siamo contrari ad un accordo fiscale di principio. Siamo contrari a questo accordo, perche’ c’e’ una questione fondamentale di uguaglianza. Quando entrera’ in vigore, i cittadini disonesti tedeschi rimarranno anonimi, pagheranno meno di un contribuente onesto e si ritroveranno i loro redditi non denunciati completamente ripuliti”.
Un dubbio questo che circola anche nel governo italiano: il governo – spiegava a febbraio Mario Monti – ”sta valutando” l’azione per l’attacco alla grande evasione nei paradisi fiscali e in Svizzera. Ma – sottolineava – ”dobbiamo fare attenzione perche’ quello che puo’ sembrare un attacco puo’ essere in realta’ un condono”. Proprio lo spesso dubbio di Kraft. Ma l’istruttoria per un accordo Roma-Berna va avanti e il premier proprio due giorni fa ne ha parlato con la diretta interessata, il Presidente della Confederazione svizzera Eveline Widmer-Schlumpf.............

LETTERA CON EQUITALIA

    QUESTA FOTO LA DEDICO A EQUITALIA DA PARTE DI *marinaio* @diversamenteabi su twteer                    
                                                                                                                               


LETTERA DI TENTATIVO DI ACCOMODAMENTO STRAGIUDIZIALE CON EQUITALIA... CON PRAVVERTIMENTO DI ADIRE AL TRIBUNALE PENALE 


Roma, xx agosto 2012

Spett.le Equitalia S.p.a.
Lungotevere Flaminio 18
00196  Roma


Rif : xxxxyyyyyzzzzzzz

Oggetto : SOLLECITO DI PAGAMENTO INVIATO A MEZZO POSTA ORDINARIA.

All’attenzione dell’ufficio contenzioso


Una recente sentenza del 26 giugno 2012 per l’ennesimo volta ha dimostrato la insostenibilità e la conseguente  nullità delle cartelle esattoriali e delle multe che Equitalia invia a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La Commissione  Tributaria Provinciale di Milano n.75/26/11 per di più è giunta a stabilire che l’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede, infatti tale prova, come ben sapete, si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica da parte del concessionario della riscossione.

La citata sentenza sottolinea che se il contribuente eccepisce la mancata notifica delle cartelle, l’onere di produrre gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria, ossia le cartelle esattoriali e le relative relate ricade sul concessionario

Infatti la ricevuta della raccomandata prova solo la ricezione di “un atto” … non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.
Da qui la sentenza succitata che rinnova il costante orientamento …. con la seguente giurisprudenza, ecco una minima parte fra innumerevoli esempi :
-          sentenza n.82/21/09  della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
-          sentenza n. 40/01/10  della Commissione Tributaria Provinciale di Parma;
-          sentenza n.559/10 del Giudice di Pace di Campi Salentina;
-          sentenza n.133/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso;
-          sentenza n.4486 del Giudice di Pace di Genova .

In particolare la sentenza n.133/2012 depositata lo scorso 11 giugno 2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso afferma la totale nullità della cartella di pagamento notificata a mezzo posta, ed anche il Giudice di Pace di Genova nella citata sentenza n.4486 del 26 giugno 2012 ha stabilito la nullità delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia via posta … questo in ossequio al dettato dell’art.26, comma 1, del D.P.R. 602/1973 che impone al concessionario di avvalersi del messo comunale o ufficiale giudiziario.

E avvalersi di altri collaboratori travisa l’essenza della citata norma… in quanto il destinatario non può compiutamente far valere i suoi diritti non avendo fisicamente copia degli atti e quindi dei fatti che gli si contestano ad esempio…. :

1) non basta che come all’art. 3 del D.L: 242 del 01/10/2008 : < Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all’art.2, lettera E, l’invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall’addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio> (ma questo non è funzione bastevole).
2) Infatti il “normale” procedimento di notifica postale pure se prova la ricezione di “un atto” da parte del destinatario… questo non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso. Come sarebbe inconfutabile se la cartella esattoriale e l’atto contenuto fosse consegnata di persona dall’ufficiale giudiziario al destinatario, così si avrebbe certezza del fatto.
3) Occorre certezza del documento… e con questa procedura è impossibile. Da qui l’atto NULLO.
In relazione al vostro inqualificabile comportamento rammento solo alcuni spunti che forse sarebbe opportuno che richiamaste alla memoria …..

Legge 241/90 sulla "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni:

PRINCIPI
Art. 3
3         Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell' amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest' ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l' atto cui essa si richiama.

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7.
  1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l' avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall' articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l' amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità , notizia dell' inizio del procedimento.

Art. 8.
  1. 1. L' amministrazione provvede a dare notizia dell' avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)       l' amministrazione competente;
b)       l' oggetto del procedimento promosso;
c)       l' ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d)       l' ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  1. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l' amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma
  2. mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall' amministrazione medesima.
  3. L' ommissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22.
  1. Al fine di assicurare la trasparenza dell' attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 23.
  1. Il diritto di accesso di cui all' articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi.

Tutto questo, se ancora ce ne fosse bisogno, corroborato e suffragato anche del Codice di Procedura Civile dall’art.136 e successivi, in particolare come specificato e previsto dall’art. 149, comma 2. Tutte e norme disposizioni di legge che voi avete totalmente eluso, disatteso, violato….

Con quanto fin qui premesso, chiudo dichiarando la mia chiara e ferma intenzione di tentare una definizione bonaria della contesa richiedendo a voi la dichiarazione di nullità sulle pretese da voi vantate… qualora ciò non fosse da voi accolto, vi preannuncio la mia intenzione di adire le vie legali per la tutela dei miei giusti interessi e diritti.

Distinti Saluti............

mercoledì 8 agosto 2012

LOTTA CONTINUA PRATICA FELTRINELLI


SEMPRE A PROPOSITO DI…. Lotta Continua e la “pratica” Feltrinelli&Calabresi di Gianni Caroli     



SEMPRE A PROPOSITO DI…. Lotta Continua e la “pratica” Feltrinelli&Calabresi Nel 40° del suo assassinio, opera di un ‘commando’ dei servizi militari di Lotta Continua, al comando del cugino-genero di Enrico Berlinguer – ossia Luigi Manconi, marito del direttore del TG più ‘stelle-strisce’ della RAI, e figlia del medesimo Ras della costa catalana di Sardegna allorché ‘ei fu’ – il Commissario Luigi Calabresi non è stato minimamente ricordato sui giornali. Addirittura, in occasione dell’attentato al dirigente Ansaldo Finmeccanica, dieci giorni fa, nelle pagine dedicate alla nascita del terrorismo degli anni Settanta, in Italia come interfaccia del Libano, sia il Corriere, che La Repubblica, che La Stampa, fra i tanti esempi addotti anche con foto e articoli dedicati, ignoravano l’attentato a Calabresi! Evidentemente, lo sbirro ficcanaso, nella vicenda di Piazza Fontana; in quelle, ugualmente oscurissime al profano, della ‘nascita delle Brigate Rosse a stelle–strisce’; come in quelle dell’assassinio dell’editore anti-imperialista Giangiacomo Feltrinelli, due mesi prima del suo (15 Marzo-17 Maggio 1972) è tuttora un convitato di pietra troppo ingombrante per poter fare i conti col medesimo da parte degli stessi terroristi-assassini che oggi, in Italia e in Europa, per investitura del SuperStato Federale d’Oltremare, governano totalitariamente la comunicazione mediatica ufficiale, di tutti…..............   

venerdì 3 agosto 2012

DA NON PERDERE EQUITALIA


    

VADEMECUM DEL CARTOLARIZZATO CONSAPEVOLE ED INDOMITO 

                                                 


VADEMECUM DEL CARTOLARIZZATO CONSAPEVOLE ED INDOMITO

Una recente sentenza del 26 giugno 2012 per l’ennesimo volta ha dimostrato la insostenibilità e la conseguente  nullità delle cartelle esattoriali e delle multe che Equitalia invia a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Commissione  Tributaria Provinciale di Milano n.75/26/11 per di più è giunta a stabilire che l’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede, infatti tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica da parte del concessionario della riscossione.

Con la citata sentenza si afferma che se il contribuente eccepisce la mancata notifica delle cartelle, l’onere di produrre gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria, ossia le cartelle esattoriali e le relative relate ricade sul concessionario che generalmente presenta in giudizio solamente le relate di notifica o le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per raccomandata postale.

La ricevuta della raccomandata prova solo la ricezione di “un atto” … non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.
Da qui la sentenza succitata che rinnova il costante orientamento …. con la seguente giurisprudenza, eccone alcuni esempi :
-          sentenza n.82/21/09  della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
-          sentenza n. 40/01/10  della Commissione Tributaria Provinciale di Parma;
-          sentenza n.559/10 del Giudice di Pace di Campi Salentina;
-          sentenza n.133/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso;
-          sentenza n.4486 del Giudice di Pace di Genova .

In particolare la sentenza n.133/2012 depositata lo scorso 11 giugno 2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso afferma la totale nullità della cartella di pagamento notificata a mezzo posta, ed anche il Giudice di Pace di Genova nella citata sentenza n.4486 del 26 giugno 2012 ha stabilito la nullità delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia via posta … questo in ossequio al dettato dell’art.26, comma 1, del D.P.R. 602/1973 che si impone al concessionario di avvalersi del messo comunale o ufficiale giudiziario.

Nullità della cartella esattoriale… significa che seppure la motivazione scatenante la cartella esattoriale era vera, valida e legittima, ad esempio una multa, …. però essendo viziato ed illegale il procedimento …. anche la multa diventa nulla ed inesigibile …… quindi ……

COSA FARE IN CASO DI NOTIFICA DI CARTELLA ESATTORIALE A MEZZO POSTA ORDINARIA O RACCOMANDATA

A) Se vi viene tentato di notificare una cartella da Equitalia, altro Gestore, da qualche Ente o Comune o altro  a mezzo posta raccomandata:
1) dovete rifiutarvi di ritirarla e chiedete di depositarla in giacenza presso l’ufficio postale di competenza (quello da cui viene il postino)….
2) Il postino vi chiederà il motivo del rifiuto… voi rispondete che intendete avvalervi dell’ Art. 23 del D.L: 242 del 01/10/2008 : < Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all’art.2, lettera E, l’invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall’addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio>
3)       A partire da un paio di giorni dopo il fatto e prima del trentesimo giorno… vi recherete nell’ufficio postale e confermerete la vostra volontà di rifiutare la decisione e di attestarla motivatamente , come stabilito dal articolo di legge sopra citato inserendo anche il riferimento all’Art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973, e al D.P.R. 241/90 … compilate l’attestazione, la fate timbrare e firmare dal direttore dell’ufficio postale e ve ne fate rilasciare una copia che farà testo e prova nelle successive fasi, se ce ne saranno.
4) Infatti il “normale” procedimento di notifica postale pure se prova la ricezione di “un atto” da parte del destinatario… questo non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso. Come sarebbe inconfutabile se la cartella esattoriale e l’atto contenuto fosse consegnata di persona dall’ufficiale giudiziario al destinatario, così si avrebbe certezza del fatto.
5) Occorre certezza del documento… e con questa procedura è impossibile. Da qui l’atto NULLO.

B)      Siamo a conoscenza che Equitalia addirittura (per risparmiare?) spedisce le cartelle esattoriali a mezzo posta ordinaria… il che, se possibile, è più turpe, disumano ed illegittimo… nel qual caso occorre procedere così :
1)   Rilevando nella posta ordinaria la ricezione di una cartella esattoriale occorre recarsi al più presto nell’ufficio postale competente (quello vicino a casa vostra) e richiedere un modulo di reclamo in doppia copia, compilarlo inserendo tutti i propri dati, i dati e codice della cartella esattoriale, aggiungendo il testo descritto sopra e seguendo le fasi descritte ai punti A 2/3/4/5- Poi una fotocopia della contestazione della modalità di ricezione della cartella va consegnata “di Persona” alla sede di Equitalia più vicina alla vostra abitazione, registrata in arrivo con numero di  protocollo e timbrata per ricezione. A quel punto aspettate “evolversi” degli eventi….

sabato 28 luglio 2012

COME VIVERE CON 5 EURO AL GIORNO




CRISI E RECESSIONE / Come vivere con 5 euro al giorno in tempi di crisi

Una giovane blogger ha fatto di necessità virtù pubblicando un libro di consigli utili per risparmiare e tornare a uno stile di vita dimenticato


Crisi econominca Italia, ultime notizie Brescia - Stefania Rossini ha 37 anni, è sposata, con un marito operaio e tre bambini. Originaria della provincia di Cremona, fino a due anni fa era impiegata part-time in un supermercato. Ma ha dovuto lasciare il lavoro per motivi familiari. A quel punto, pagare il mutuo della casa (a Pontevico, vicino Brescia) e andare avanti con il solo stipendio del marito, un operaio metalmeccanico, sembrava un’impresa titanica.

Lei però non si è abbattuta, anzi: ha deciso di ridurre le spese mettendo in tavola il cibo coltivato nell’orto e realizzando da sola un sacco di prodotti e accessori, dai saponi ai detergenti per la casa, dai vestiti alle borse agli orecchini.“Una riscoperta del saper fare”, spiega Stefania, che si ispira alla vita dei nostri nonni e bisnonni.

“Non si tratta di mero risparmio – aggiunge, mentre con una mano regge il telefono e con l’altra prepara la merenda per i suoi piccoli di 10, 5 e 3 anni – ma di un vero e proprio stile di vita, un fatto etico e sociale”. I 5 euro non sono mai stati un obiettivo da raggiungere ma un risultato arrivato naturalmente, vivendo senza sprechi. E una precisazione è d’obbligo, per zittire gli scettici: la cifra non comprende il mutuo, la benzina e le bollette.

Con il suo stile di vita sano, sostenibile e attento all’ambiente e alla salute Stefania ha dimostrato che vivere con 5 euro al giorno è possibile, così come è possibile risparmiare davvero molto, soprattutto in tempo di crisi.

C’è di più però, Stefania è anche una giovane blogger che giorno per giorno ha raccontato la sua esperienza nei suoi post e che ora ha fatto diventare quel racconto un libro che, tra difficoltà e creatività, è una bibbia di buoni consigli e un metodo per tornare davvero alle origini e ai valori dimenticati. Il suo segreto? Fare di necessità virtù. Una filosofia di vita che, appunto, sta tutta in “Vivere in 5 con 5 euro al giorno” edito da L’Età dell’Acquario.

Come Stefania stessa racconta: “Sono partita da zero, aprendo un blog (http://natural-mente-stefy.blogspot.it/) lo scorso agosto per raccogliere tutti i consigli, le ricette e le procedure per realizzare saponi e non solo. In tanti mi chiedevano come fare e ho deciso di condividere tutto in rete”, continua. È stato il primo passo. La cosa più difficile? “Fare il sapone. Ma basta solo un po’ di esperienza e di accortezza, perché bisogna maneggiare la soda caustica”.

Sul sito si trovano consigli per creare eco-cosmetici, riciclare gli oggetti, realizzare vestiti a mano, bigiotteria, detersivi per piatti, colla ecologica, deodoranti, gelato senza gelatiera, talco, tappeti e tanto altro. “Abbiamo anche riscoperto il baratto e la condivisione con altre famiglie”, aggiunge Stefania. E alle giovani coppie, che oggi rimandano il matrimonio per problemi di soldi, offre la sua saggezza: “Basta volersi bene. L’importante è valorizzare il cuore e non la merce. Mi piange il cuore quando dei giovani rinunciano a stare insieme perché vittime del circolo vizioso di questa economia”, che mette al centro il consumismo.
“Noi abbiamo tutto. In primis la salute e l’amore, che non si possono comprare”, sottolinea la donna. Soprattutto, non bisogna avere paura perché “una volta sperimentato questo nuovo mondo, la mente si apre ad un punto tale che nulla poi risulta strano”. Parola di Stefania.