Roma, xx agosto 2012
Spett.le Equitalia S.p.a.
Lungotevere Flaminio 18
00196 Roma
Rif : xxxxyyyyyzzzzzzz
Oggetto : SOLLECITO DI PAGAMENTO INVIATO A MEZZO POSTA ORDINARIA.
All’attenzione dell’ufficio contenzioso
Una recente sentenza del 26 giugno 2012 per l’ennesimo volta ha
dimostrato la insostenibilità e la conseguente nullità delle cartelle
esattoriali e delle multe che Equitalia invia a mezzo posta tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.75/26/11 per di più è giunta a stabilire che l’iscrizione ipotecaria è
illegittima
se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle
esattoriali per cui procede, infatti tale prova, come ben sapete, si
ottiene solo con l’esibizione in giudizio, delle copie delle cartelle
insieme alle rispettive
relate di notifica da parte del concessionario della riscossione.
La citata sentenza sottolinea che se il contribuente eccepisce la
mancata notifica delle cartelle, l’onere di produrre gli atti precedenti
l’iscrizione ipotecaria, ossia le cartelle esattoriali e le relative
relate ricade sul concessionario
Infatti la ricevuta della raccomandata prova solo la ricezione di “un
atto” … non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.
Da qui la sentenza succitata che rinnova il costante orientamento ….
con la seguente giurisprudenza, ecco una minima parte fra innumerevoli
esempi :
- sentenza n.82/21/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
- sentenza n. 40/01/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma;
- sentenza n.559/10 del Giudice di Pace di Campi Salentina;
- sentenza n.133/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso;
- sentenza n.4486 del Giudice di Pace di Genova .
In particolare la sentenza n.133/2012 depositata lo scorso 11 giugno
2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso afferma
la totale nullità della cartella di pagamento notificata a mezzo posta, ed anche il Giudice di Pace di Genova nella citata sentenza n.4486 del 26 giugno 2012 ha stabilito
la nullità delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia via posta … questo in ossequio al dettato dell’art.26, comma 1, del D.P.R. 602/1973 che impone al concessionario di
avvalersi del messo comunale o ufficiale giudiziario.
E avvalersi di altri collaboratori travisa l’essenza della citata
norma… in quanto il destinatario non può compiutamente far valere i suoi
diritti non avendo fisicamente copia degli atti e quindi dei fatti che
gli si contestano ad esempio…. :
1) non basta che come all’art. 3 del D.L: 242 del
01/10/2008 : < Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari
di cui all’art.2, lettera
E, l’invio rifiutato è restituito al mittente,
accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione è fornita dall’addetto alla distribuzione, quale
incaricato di pubblico servizio> (ma questo non è funzione bastevole).
2) Infatti il “normale” procedimento di notifica
postale pure
se
prova la ricezione di “un atto”
da parte del destinatario… questo non prova assolutamente il contenuto
dell’atto stesso. Come sarebbe inconfutabile se la cartella esattoriale e
l’atto contenuto fosse consegnata di persona dall’ufficiale giudiziario
al destinatario, così si avrebbe certezza del fatto.
3) Occorre certezza del documento… e con questa procedura è impossibile. Da qui l’atto NULLO.
In relazione al vostro inqualificabile comportamento rammento solo
alcuni spunti che forse sarebbe opportuno che richiamaste alla memoria
…..
Legge 241/90 sulla "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni:
PRINCIPI
Art. 3
3 Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'
amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest' ultima deve essere indicato e reso disponibile, a
norma della presente legge, anche l' atto cui essa si richiama.
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7.
- Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l' avvio del procedimento stesso è comunicato, con
le modalità previste dall' articolo 8, ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a
quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano
le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l' amministrazione è
tenuta a fornire loro, con le stesse modalità , notizia dell' inizio
del procedimento.
Art. 8.
- 1. L' amministrazione provvede a dare notizia dell' avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
- Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l' amministrazione competente;
b) l' oggetto del procedimento promosso;
c) l' ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l' ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l' amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma
- mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall' amministrazione medesima.
- L' ommissione di taluna delle comunicazioni prescritte può
esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è
prevista.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22.
- Al fine di assicurare la trasparenza dell' attività amministrativa e
di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità
stabilite dalla presente legge.
Art. 23.
- Il diritto di accesso di cui all' articolo 22 si esercita nei
confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende
autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi.
Tutto questo, se ancora ce ne fosse bisogno, corroborato e suffragato
anche del Codice di Procedura Civile dall’art.136 e successivi, in
particolare come specificato e previsto dall’art.
149, comma 2. Tutte e norme disposizioni di legge che voi avete totalmente eluso, disatteso, violato….
Con quanto fin qui premesso,
chiudo dichiarando la mia chiara e ferma intenzione di tentare una definizione bonaria della contesa richiedendo a voi la
dichiarazione di nullità sulle pretese da voi vantate…
qualora ciò non fosse da voi accolto, vi preannuncio la mia intenzione
di adire le vie legali per la tutela dei miei giusti interessi e
diritti.
Distinti Saluti............