VADEMECUM DEL CARTOLARIZZATO CONSAPEVOLE ED INDOMITO
Una recente sentenza del 26 giugno 2012 per l’ennesimo volta ha
dimostrato la insostenibilità e la conseguente nullità delle cartelle
esattoriali e delle multe che Equitalia invia a mezzo posta tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.75/26/11 per di più è giunta a stabilire che l’iscrizione ipotecaria è
illegittima
se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle
esattoriali per cui procede, infatti tale prova si ottiene solo con
l’esibizione in giudizio, delle copie delle cartelle insieme alle
rispettive
relate di notifica da parte del concessionario della riscossione.
Con la citata sentenza si afferma che se il contribuente eccepisce la
mancata notifica delle cartelle, l’onere di produrre gli atti
precedenti l’iscrizione ipotecaria, ossia le cartelle esattoriali e le
relative relate ricade sul concessionario che generalmente presenta in
giudizio solamente le relate di notifica o le ricevute di ritorno delle
cartelle spedite per raccomandata postale.
La ricevuta della raccomandata prova solo la ricezione di “un atto” … non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.
Da qui la sentenza succitata che rinnova il costante orientamento …. con la seguente giurisprudenza, eccone alcuni esempi :
- sentenza n.82/21/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
- sentenza n. 40/01/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma;
- sentenza n.559/10 del Giudice di Pace di Campi Salentina;
- sentenza n.133/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso;
- sentenza n.4486 del Giudice di Pace di Genova .
In particolare la sentenza n.133/2012 depositata lo scorso 11 giugno
2012 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso afferma
la totale nullità della cartella di pagamento notificata a mezzo posta, ed anche il Giudice di Pace di Genova nella citata sentenza n.4486 del 26 giugno 2012 ha stabilito
la nullità delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia via posta … questo in ossequio al dettato dell’art.26, comma 1, del D.P.R. 602/1973 che si impone al concessionario di
avvalersi del messo comunale o ufficiale giudiziario.
Nullità della cartella esattoriale… significa che seppure la
motivazione scatenante la cartella esattoriale era vera, valida e
legittima, ad esempio una multa, …. però essendo viziato ed illegale il
procedimento …. anche la multa diventa nulla ed inesigibile …… quindi ……
COSA FARE IN CASO DI NOTIFICA DI CARTELLA ESATTORIALE A MEZZO POSTA ORDINARIA O RACCOMANDATA
A) Se vi viene tentato di notificare una
cartella da Equitalia, altro Gestore, da qualche Ente o Comune o altro
a mezzo posta raccomandata:
1) dovete rifiutarvi di ritirarla e chiedete
di depositarla in giacenza presso l’ufficio postale di competenza
(quello da cui viene il postino)….
2) Il postino vi chiederà il motivo del rifiuto… voi rispondete che intendete avvalervi dell’ Art. 23 del D.L: 242 del 01/10/2008 : < Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all’art.2, lettera
E,
l’invio rifiutato è restituito al mittente, accompagnato da conforme
attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza,
tale attestazione è fornita dall’addetto alla distribuzione, quale
incaricato di pubblico servizio>
3)
A partire da un paio di giorni dopo il fatto e prima
del trentesimo giorno… vi recherete nell’ufficio postale e confermerete
la vostra volontà di rifiutare la decisione e di
attestarla motivatamente
, come stabilito dal articolo di legge sopra citato inserendo anche il
riferimento all’Art. 26, comma 1, del D.P.R. 602/1973, e al D.P.R.
241/90 … compilate l’attestazione, la fate timbrare e firmare dal
direttore dell’ufficio postale e ve ne fate rilasciare una copia che farà testo e prova nelle successive fasi, se ce ne saranno.
4) Infatti il “normale” procedimento di notifica
postale pure
se
prova la ricezione di “un atto”
da parte del destinatario… questo non prova assolutamente il contenuto
dell’atto stesso. Come sarebbe inconfutabile se la cartella esattoriale e
l’atto contenuto fosse consegnata di persona dall’ufficiale giudiziario
al destinatario, così si avrebbe certezza del fatto.
5) Occorre certezza del documento… e con questa procedura è impossibile. Da qui l’atto NULLO.
B)
Siamo a conoscenza che Equitalia addirittura (per
risparmiare?) spedisce le cartelle esattoriali a mezzo posta ordinaria…
il che, se possibile, è più turpe, disumano ed illegittimo… nel qual caso occorre procedere così :
1) Rilevando nella posta ordinaria la ricezione di una cartella
esattoriale occorre recarsi al più presto nell’ufficio postale
competente (quello vicino a casa vostra) e richiedere un
modulo di reclamo
in doppia copia, compilarlo inserendo tutti i propri dati, i dati e
codice della cartella esattoriale, aggiungendo il testo descritto sopra e
seguendo le fasi descritte ai punti A 2/3/4/5- Poi una fotocopia della
contestazione della modalità di ricezione della cartella va consegnata
“di Persona” alla sede di Equitalia più vicina alla vostra abitazione,
registrata in arrivo con numero di protocollo e timbrata per ricezione.
A quel punto aspettate “evolversi” degli eventi….